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Commissioni bancarie: definiti i limiti su affidamenti e sconfinamenti

Scritto il 05/07/2012 | Categorie : Attualità | 1 Commento

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Da pochissimo è stato pubblicato il decreto attuativo all’art. 117 bis del T.U.B. che tratta una materia ‘calda’ di questi tempi: la remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di aperture di credito. Qui trovate il comunicato stampa del M.E.F. e qui il testo del decreto.

Credo sia utile concentrarsi soprattutto sulla struttura delle commissioni. E’ previsto infatti che, oltre ai tassi debitori sull’ammontare effettivamente utilizzato, siano consentite esclusivamente queste commissioni:

- per gli affidamenti, una commissione onnicomprensiva di ‘messa a disposizione dei fondi‘ che non può mai (ribadisco mai) superare lo 0,5% del fido accordato per ogni trimestre solare (art.3);

- per gli sconfinamenti (scoperti di conto e utilizzi extrafido – ossia oltre il fido che è stato accordato), una commissione detta ‘di istruttoria veloce‘, espressa in misura fissa e in valore assoluto. Commissione che, si precisa, dev’essere ‘commisurata ai costi’ (art. 4). Come si capisce la definizione appare alquanto vaga e volutamente a favore degli enti finanziatori, mi sembra di poter dire.

Le disposizioni si applicano anche ad altre forme di finanziamento per le quali esistono simili esigenze di tutela dei clienti: ad esempio i contratti con i consumatori, il conto corrente su cui non è stato pre-deliberato un affidamento o gli sconfinamenti su utilizzi da carte di credito. Nessuno se lo ricorda ma esiste anche questa forma di sconfinamento.

Questa circolare è una di quei documenti da tenere nel cassetto. Vi riporto alcune regole precise relative ai casi di sconfinamento (da cui far discendere comportamenti virtuosi, per non incappare in sorprese) e vi chiedo di tenerle bene a mente e di divulgarle, quando è possibile.

  • Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda del tipo di clientela. Inoltre nello stesso contratto l’ente che finanzia può inserire più fasce di commissioni a seconda dell’importo dello sconfinamento. Se, in particolare, lo sconfinamento supera i 5.000€, il soggetto finanziatore può prevedere un ulteriore (con il massimo di tre, comunque) scaglione di  importo della commissione. Il mio pensiero va a quei casi (e sono tanti)  in cui la banca deve variare la forma tecnica e capita che segnali confinamenti temporanei, magari in attesa di perfezionare nuovi contratti o di sostituire vecchie linee di fido
  • La commissione di istruttoria veloce – si legge – ‘non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce e dev’essere connessa a questi”. Non si indica quindi la cifra, insomma, ma si invita a non renderla ‘stellare‘… Se avviene il contrario, la banca è tenuta a scriverne il costo e spiegarne le motivazioni
  • La commissione è applicata soltanto quando un certo addebito crea uno sconfinamento o accresce uno sconfinamento già esistente, così come ha valore se lo sconfinamento avviene a fine giornata

La commissione di istruttoria veloce, invece, non è dovuta quando si verificano insieme queste due condizioni o questi casi:

  1. se sul conto non c’è un fido, il saldo è pari o inferiore a 500€ (quindi -500,00€ – lo stesso vale per sconfinamenti fino a 500,00€ oltre il fido) e lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi (di calendario, s’intende).
  2. se lo sconfinamento ha avuto luogo per fare un pagamento diretto allo stesso intermediario. In questo caso, vi confesso, sono curioso di capire nella pratica a quali casi pensava il legislatore.
  3. se lo sconfinamento non si è generato perché l’intermediario non ha autorizzato l’operazione. E ci mancherebbe pure…

Attenzione, tutto ciò vale, è vero, ma questo beneficio ci viene accordato soltanto una volta per ogni trimestre solare, quindi ci viene data una chance, diciamo così.

Infine in caso di utilizzo dell’extrafido, il tasso di interesse previsto per il suo utilizzo si applica soltanto all’importo dello sconfinamento. A voi sembra logico, a me no, perché si sono visti casi diversi in cui una volta superata l’asticella del fido il tasso maggiorato coinvolgeva l’intero importo del prestito momentaneo della banca.

Dal 1° di luglio queste disposizione entreranno nei contratti finanziari. Per gli intermediari finanziari c’è sostanzialmente tempo per adeguarsi fino a fine settembre, poi scattano le misure correttive previste dal decreto.

 

Scritto il 05/07/2012 | Categorie : Attualità | 1 Commento

Commenti

  • andrea

    11/04/2013 at 19:24

    Salve, sono Andrea ,un piccolo imprenditore curiosissimo di sapere come mai invece la mia banca nonostante non abbia mai sconfinato sul saldo di fine giornata, ad oggi mia abbia gia estorto circa 1000euro di civ.. Il direttore della filiale si giustifica dicendo che il mio sconfino ce l’ho solo per valuta.. Sbaglio o la civ si può applicare solo nei casi di sconfino vero e proprio da fido se pur autorizzati e non per valuta?Come lui invece mi vuol far credere!! Non so proprio come comportarmi….Se qualcuno mi può dare una mano gliene sarei davvero grato… Ringrazio anticipatamente… Andrea, cliente del banco di Sardegna… in Sardegna….

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